Certificato Medico Golf

logo-fig

 

Si rammenta che a norma dell'art. 26 dello Statuto Federale e dell'art. 7 del Regolamento Professionisti tutti i giocatori (dilettanti e professionisti) sono tenuti a far pervenire alla propria Associazione copia del certificato medico. I Presidenti delle Associazioni di cui sopra sono tenuti a verificare il possesso del certificato medico da parte dell'atleta al momento del tesseramento e di conservarne copia.

 

Tipo di certificato richiesto:

 

A) IDONEITA' GENERICA ALL'ATTIVITA' SPORTIVA NON AGONISTICA

Sono tenuti a sottoporvisi tutti coloro che non svolgono attività agonistica ovvero non appartengono alle categorie di giocatori indicati al successivo punto B.

Il certificato ha validità un anno e può essere rilasciato dal proprio medico curante oppure da uno specialista in medicina dello sport. La norma del 2015 prevede che il Certificato Medico sia corredato di EGC. Esempio di Certificato Valido:

Il soggetto, sulla base della visita medica da me effettuata, dei valori di pressione arteriosa rilevati, nonché del referto del tracciato ECG eseguito in data………………. non presenta controindicazioni in atto alla pratica di attività sportiva non agonistica.

 

B) IDONEITA' SPECIFICA ALLA PRATICA AGONISTICO-SPORTIVA

Il certificato ha validità due anni e deve essere rilasciato unicamente da un medico specialista in medicina dello sport. Sono tenuti al rispetto della suddetta normativa i giocatori appartenenti alle seguenti categorie:

  • Giocatori di Interesse Nazionale
  • Brevetti e Brevetti Giovanili;
  • Partecipanti ai Campionati Nazionali ed Internazionali organizzati dalla F.I.G.;
  • Partecipanti ai Campionati Regionali organizzati dai Comitati e Delegazioni Regionali;
  • Partecipanti a Gare Nazionali, Ufficiali a 54 e 72 buche con categoria scratch;
  • Partecipanti ai Trofei Giovanili, su 36 buche;
  • Partecipanti a gare, anche di circolo o di Associazioni di categoria, che prevedano 36 buche o più in un giorno.

 

C) PROFESSIONISTI

La materia è disciplinata dall'art. 7 della L. 23/3/81 n. 91 e dal successivo Decreto del Ministro della Sanità 13 Marzo 1995 recante 'Norme per la tutela sanitaria degli sportivi professionisti'. Pertanto tutti i professionisti sono tenuti a far pervenire la certificazione sanitaria come di seguito indicato:

1. Professionisti che intendano partecipare ad attività agonistica di rilevanza federale (Open internazionali, nazionali, regionali, gare di circolo, pro-am o qualunque evento inserito nel calendario federale a qualunque titolo):

- l'esercizio dell'attività sportiva professionistica è subordinato al possesso del certificato di idoneità specifica all'attività agonistica che deve essere rilasciato da un medico specialista in medicina dello sport con cadenza biennale;

- obbligo della scheda sanitaria che dovrà essere redatta da un medico di fiducia del professionista, scelto tra i medici specialisti in Medicina dello Sport ed essere aggiornata con periodicità semestrale.

- i professionisti giocatori dovranno sottoporsi ai seguenti accertamenti clinico strumentali e funzionali (previsti nella sezione II dell'allegato 'E' del Decreto sopra citato):

controllo annuale:

  • ECG a riposo e da sforzo
  • spirografia
  • esami di laboratorio : emocromo con formula, glicemia, azotemia, VES, esame completo delle urine.

2. Professionisti che non partecipano all'attività agonistica federale:

Dovranno effettuare la visita medica generale di cui alla Sez. I dell'Allegato 'E' del citato Decreto ed ottenere un certificato di idoneità generica con periodicità annuale attestante lo stato di buona salute.

Anche per i suddetti professionisti vige l'obbligo della scheda sanitaria (modello relativo ai non atleti) che va aggiornato con periodicità semestrale.